Organizzazione scolastica

 

Art. 3 - Accesso alla scuola durante l’attività didattica

  1. Durante l’attività didattica, oltre agli alunni e al personale scolastico possono accedere alla scuola:

  • I genitori che devono accompagnare o ritirare i figli o loro delegati, rivolgendosi ai collaboratori scolastici
  • Le persone autorizzate, per interventi specifici coerenti con il funzionamento dell’istituto o lo sviluppo del PtOF, purché preventivamente concordati con il Dirigente e, se legati ad attività didattiche, condivisi con i docenti e con il Consiglio di Istituto
  1. Nella scuola non sono ammesse persone estranee se non autorizzate  

  2. Le persone esterne che accedono all’istituto sono tenute alla firma dell’apposito registro giornaliero dei “visitatori esterni”

  3. E’ proibita la distribuzione di qualsiasi materiale se non autorizzato dal Dirigente Scolastico.

Art. 4 - Accesso alla scuola nelle ore extra-scolastiche

  1. Ai docenti, agli alunni e ai genitori è consentito accedere ai locali della scuola anche in orario extrascolastico per svolgere lavori di sistemazione e di approfondimento o di preparazione di manifestazioni programmate previo accertamento della possibilità di presenza del personale ausiliario. A questo scopo gli insegnanti responsabili o i rappresentanti dei genitori dovranno presentare tempestivamente in segreteria la relativa richiesta motivata, precisando i contenuti dell'attività, l'orario e i giorni di utilizzo dei locali.

  2. Il Dirigente scolastico, previa delibera del Consiglio di Istituto, può stipulare convenzioni ai fini dell’utilizzo dei locali della scuola in orario extrascolastico per svolgere attività compatibili con le finalità didattiche ed educative previste nel PtOF.

Art. 5 - Applicazione del D.lgs. 81/2008

  1. In   ottemperanza delle norme   contenute nel D.lgs.   81/2008 concernente  TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" e nel regolamento emanato con D.M. n.382 del 29.9.1998??, il Dirigente Scolastico, quale datore di lavoro, nomina il responsabile dei servizi dì sicurezza e prevenzione dell’Istituto e gli addetti ai servizi di sicurezza e di prevenzione. In ogni piano di ciascun edificio scolastico è affisso il piano di emergenza con l'indicazione del nome del docente addetto e de! responsabile della sicurezza.  

  2. Agli atti della scuola sono inoltre conservati i documenti di valutazione del rischio per la prevenzione degli infortuni redatti per ogni edificio scolastico dell’Istituto. Copia di questi documenti viene inviata alla Amministrazione comunale proprietaria degli edifici per gli adempimenti di sua competenza.   

  3. L’Istituto  propone annualmente polizza. Assicurativa contro gli infortuni e a tutela della responsabilità civile verso terzi .  

  4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto  dalla rappresentanza sindacale unitaria. L’istituto promuove ogni iniziativa di formazione e di aggiornamento in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni.

Art. 6 - Presidi di sicurezza

  1. E’ assolutamente vietato l’uso improprio delle scale antincendio e di ogni altro presidio in dotazione della scuola per garantire la sicurezza di tutti coloro che vi operano.

  2. Le uscite di emergenze devono essere tenute costantemente sgombre e funzionanti.

  3. Gli abusi comporteranno severa sanzione.

Art. 7 - Divieto di fumare

Il fumo rappresenta un grave pericolo per la salute fisica e psichica degli allievi. È pertanto rigorosamente vietato e sanzionato fumare negli spazi interni ed esterni della scuola, nonché introdurvi qualsiasi tipologia di sigarette, tradizionali o elettroniche. Il divieto ha valore per tutte le persone che accedono ai locali della scuola (genitori, docenti, operatori, esperti, tecnici…) anche durante le assemblee che non prevedono la presenza degli alunni. Aggiungere chi vigila

Art. 8 - Materiale non scolastico

  1. Gli alunni devono portare a scuola soltanto il materiale scolastico indicato dagli insegnanti. Il materiale improprio e/o non autorizzato potrà essere ritirato dagli insegnanti. È rigorosamente vietato introdurre e far circolare a scuola pubblicazioni o altro materiale non inerente alle attività scolastiche. Le famiglie sono inoltre invitate a vigilare perché gli alunni non portino a scuola denaro e oggetti di valore.

  2. La scuola non risponde degli eventuali oggetti mancanti.

  3. Dopo l’inizio delle lezioni non è di norma consentito ai genitori portare materiale scolastico agli allievi. Sono previste eccezioni su particolari situazioni di urgenza

  4. Al termine delle lezioni non è di norma consentito a singoli alunni e/o docenti il rientro a scuola per ritirare oggetti dimenticati

  5. E’ rigorosamente vietato portare a scuola medicinali in casi diversi da quelli previsti all’art. 9 commi 1-2-3,

Art. 9 - Medicinali

  1. I docenti e il personale ATA non possono, per nessun motivo, somministrare farmaci agli alunni fatta eccezione per i casi previsti da appositi protocolli di intesa con le autorità sanitarie e per i farmaci salvavita, previa specifica documentazione sanitaria.

  2. I genitori o chi esercita la patria potestà devono depositare predetta documentazione presso la Dirigenza.

  3. L’assunzione in classe di farmaci in auto somministrazione è consentita esclusivamente in presenza di dettagliato certificato medico indicante anche  posologia, modalità di assunzione e autonomia dell’alunno

Art. 10 - Telefoni cellulari

  1. E’ assolutamente vietato ad alunni e al personale scolastico all’interno della scuola l’uso dei telefoni cellulari / smartphone / tablet.

  2. Predetti dispositivi, se espressamente autorizzati, devono essere custoditi personalmente e tenuti rigorosamente spenti per tutto il tempo scuola.

  3. Il divieto vale anche durante gli intervalli e la pausa mensa, compresi eventuali spostamenti all'esterno della struttura scolastica.

  4. L'insegnante della prima ora ricorderà ai ragazzi di spegnere gli apparecchi, pertanto non vi potranno essere dimenticanze.

  5. In caso di violazione della presente norma da parte degli alunni, l’apparecchio sarà trattenuto e riconsegnato esclusivamente ai genitori, previo appuntamento. Gli alunni, in base alla natura della violazione, potranno essere passibili di sanzione disciplinare

  6. Nel reciproco impegno (scuola e famiglia) di tutela e controllo della minore età degli studenti, i genitori o chi ne fa le veci sono tenuti a controllare con attenzione il contenuto dei telefoni cellulari dei propri figli e, soprattutto, ad educarli sull’uso corretto e consapevole degli stessi e, più in generale, dei dispositivi tecnologici in loro possesso (tablet, pc, etc.).

  7. All’interno di tutti i locali della scuola sono vietate riprese audio video e fotografie di ambienti e persone, salvo espressa autorizzazione di tutti gli interessati. Eventuali fotografie o riprese, fatte senza il consenso scritto delle persone, si configurano come violazione della privacy.

  8. In caso di furto, smarrimento, danneggiamento dello stesso, oltre alla citata infrazione del Regolamento, non è previsto alcun rimborso da parte dell’assicurazione scolastica.

  9. L’uso del telefono della scuola sarà consentito agli alunni solo in caso di effettiva urgenza.

Art. 11 – Consumazione di alimenti durante le attività scolastiche

1        Al momento dell’ingresso a scuola, agli alunni regolarmente iscritti al servizio di ristorazione, viene prenotato il pasto. La deroga giornaliera a tale adempimento è possibile su presentazione di adeguata richiesta scritta da consegnare all’insegnante.2        In caso di entrata posticipata la famiglia dovrà comunicare alla scuola entro le ore 9 la presenza del proprio figlio in mensa per consentire al personale la prenotazione del pasto.3        In caso di intolleranze o allergie alimentari il genitore fa pervenire all’Ufficio Ristorazione del Comune di Genova - coordinamento territoriale - Media Val Bisagno - Piazza dell’Olmo 3 relativo certificato rilasciato dal medico con eventuale dieta prescritta (tutto in copia).4        Per motivi religiosi che obbligano a non consumare determinati cibi è necessario presentare all’ ufficio ristorazione del Comune una autocertificazione scritta dai genitori. 5        In caso di necessità di dieta in bianco per indisposizione temporanea è necessario l’autocertificazione da parte della famiglia, da presentare giornalmente al docente, per un massimo di 3 giorni consecutivi. Per un periodo superiore è necessario consegnare il certificato medico al suddetto ufficio ristorazione del Comune.6        Indipendentemente dall’iscrizione al servizio di ristorazione, in caso di intolleranze o allergie alimentari di cui al punto 2, tutti i genitori producono documentazione sanitaria specifica alla dirigenza in tempi utili, affinché il personale docente e ATA possa essere debitamente istruito a garanzia del rispetto dei relativi protocolli di sicurezza.7        I genitori rispondono personalmente degli alimenti portati da casa e sono diretti responsabili del rispetto delle indicazioni igienico sanitarie disposte dalla Regione Liguria (cfr. nota del 23 novembre 2016 e succ), ivi compresi il rispetto di eventuali disposizioni attinenti alla situazione della sezione/classe che verranno comunicate in presenza di situazioni di cui al punto 68        Predetta disposizione si intende estesa a tutte le attività scolastiche, ivi compreso l’acquisto autonomo di cibi e bevande durante le uscite.

Art. 13 - Infortuni

  1. In caso di infortuni occorsi agli alunni in orario scolastico, il docente che esercita la vigilanza deve mettere in atto tutte le misure necessarie per soccorrere l’infortunato e deve informare tempestivamente la famiglia dell’accaduto.

  2. I genitori devono mettersi in contatto con la segreteria della scuola nel più breve tempo possibile e far pervenire eventuali certificati medici e/o di ricovero entro le 24 ore, per consentire gli adempimenti di legge (comunicazione all’Assicurazione, all’INAIL e all’autorità di Pubblica Sicurezza).

  3. Nella stessa giornata in cui si è verificato l’incidente, l’insegnante deve produrre una dettagliata relazione da consegnare al Dirigente Scolastico per consentire l’espletamento degli adempimenti necessari.